Gruppo di Firenze - 27-09-2008
Gentile Ministro,
il comma 3 del D.L. 1 settembre 2008 stabilisce: "Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline". Verrebbe così esteso alla scuola primaria e alla secondaria di 1° grado un criterio già vigente nella secondaria di 2° grado. In quest'ultima, però, tale criterio è stato integrato da norme relative al recupero delle carenze, che prevedono corsi di recupero estivi (pare con buoni risultati) e una verifica a settembre, il cui esito è decisivo per l'ammissione alla classe successiva.
il comma 3 del D.L. 1 settembre 2008 stabilisce: "Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline". Verrebbe così esteso alla scuola primaria e alla secondaria di 1° grado un criterio già vigente nella secondaria di 2° grado. In quest'ultima, però, tale criterio è stato integrato da norme relative al recupero delle carenze, che prevedono corsi di recupero estivi (pare con buoni risultati) e una verifica a settembre, il cui esito è decisivo per l'ammissione alla classe successiva.